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Cass. 27 giugno 2014 n. 14611

Spetta alla società che subentra nell’appalto proseguire a pagare i buoni pasto ai dipendenti per continuare a garantire il medesimo trattamento economico e normativo previsto in precedenza, a meno che non produca in giudizio le norme del C.C.N.L. che la esonera da tale esborso.

Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale obbligo sussiste in quanto il nuovo datore di lavoro si è impegnato a garantire ai lavoratori lo stesso trattamento già previsto per il personale in servizio con la precedente impresa appaltatrice, compreso dunque il pagamento generalizzato dei buoni pasto, anche nei giorni di permesso retribuito ai sensi della Legge n. 104/1992; per essere esonerata da tale esborso, la società avrebbe dovuto produrre in giudizio il C.C.N.L. applicato.