Cass. 4 marzo 2016 n. 4299
La clausola di non concorrenza, inserita in un mandato di agenzia, corrisponde semplicemente all’impegno di non interessarsi, “in proprio o per conto di terzi, della vendita di articoli in concorrenza” con quelli della preponente.
La Suprema Corte ha giudicato legittimo il recesso operato dalla società preponente nei confronti della società di rappresentanza, seppur plurimandataria, in quanto non ha adempiuto al dovere di non concorrenza, esplicitamente previsto nel mandato di agenzia.
È stata così confermata la decisione della Corte d’appello di Torino per una serie di motivi:
- per l’assunzione di mandati vietati da patti di non concorrenza;
- per la vendita di prodotti in concorrenza con quelli della preponente;
- per la “conclamata consapevolezza – tale da sfiorare il dolo – dell’inadempimento”;
- perché le suddette circostanze integrano, “per la loro gravità e determinazione, con sicurezza una giusta causa di risoluzione”.