Ministero del lavoro, Risposta a interpello, 19 novembre 2013, n. 32
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito del Confimi Impresa (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata), circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di posizione contributiva all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all’estero. Tale obbligo sussiste per:
gli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
gli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
gli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
gli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
gli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.
Riguardo, invece, la categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.