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Legge n. 97/2013, c.d. legge comunitaria e modifiche al computo dei lavoratori a tempo determinato

L’art. 12 della L. 6 agosto2013, n. 97 modifica i criteri di computo dei lavoratori a tempo indeterminato nell’organico aziendale, ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle norme sull’attività sindacale, di cui al Titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e successive modificazioni, nonché dell’ambito di applicazione delle norme di cui al D.Lgs., 6 febbraio 2007, n. 25 (decreto che ha attuato la direttiva 2002/14/CE che “istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”.

Nella disciplina precedente, ai fini della individuazione delle soglie dimensionali oltre le quali trovavano applicazione le norme appena citate, si escludevano dal computo i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata pari o inferiore a nove mesi; la novella in esame porta ad includere nel computo tutti i lavoratori con contratto a termine, facendo riferimento al numero medio mensile di lavoratori subordinati a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni (sulla base dell’effettiva durata dei rapporti di lavoro. Nella prima fase di applicazione della norma, ai sensi del comma 3, il computo dei dipendenti è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio precedente tale data.