– Agosto 2022 –
Alcune prospettive di interesse sulla questione dell’imputazione del rapporto di lavoro al reale datore di lavoro, che – per quanto possibile e con qualche approssimazione – tentiamo qui di incasellare in cluster concettuali.
(a) Unica organizzazione di fatto
Cass. 23 dicembre 2021, n. 41417
È configurabile l’esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
(b) Ingerenze della Capo Gruppo
Cass. 16 febbraio 2022 n. 5126
La concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle altre società del gruppo stesso, qualora ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione, in capo alla medesima, della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nel quale l’attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione.
(c) Unitarietà tra imprese in gruppi genuini
Un caso interessante è quello trattato da Cass. 13207/2022 nel quale la Suprema Corte si spinge oltre, ritenendo che gli effetti, in precedenza riconnessi alla sola fattispecie patologia dell’unico centro di imputazione, possano prodursi anche in presenza di gruppi genuini, sotto forma di codatorialità, allorquando la compenetrazione delle imprese appartenenti al gruppo sia tale da configurare un’impresa unitaria.
Partendo da questo presupposto, i Giudici di legittimità ritengono che l’imputazione sostanziale di tutti i rapporti di lavoro all’impresa unitaria di gruppo possa avvenire anche in assenza della prova della concreta ed effettiva utilizzazione promiscua dei dipendente, spostando, dunque, la focalizzazione dell’indagine dal singolo rapporto di lavoro (gestito patologicamente da una pluralità di datori di lavoro) alla conformazione strutturale ed organizza0va del gruppo se tale da configurare un’impresa unitaria.
In quest’ultimo caso, dunque, i rapporti di lavoro saranno sostanzialmente imputati a tale impresa unitaria, indipendentemente dall’utilizzazione promiscua del singolo dipendente.
(d) Contemporaneo utilizzo da parte di datori di lavoro differenti e autonomi
Cass. 11 febbraio 2019, n. 3899
Non è necessaria l’esistenza di un collegamento societario preordinato in frode alla legge perché il rapporto di lavoro, formalmente intestato ad una sola società, possa essere ricondotto a svariati soggetti di impresa che, seppur indipendenti tra loro, hanno contemporaneamente utilizzato le prestazioni del lavoratore.
Secondo questa pronuncia si ha unicità del rapporto di lavoro anche qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 c.c. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.