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Ministero del Lavoro, Circolare 2 Febbraio 2016 n. 4

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti operativi in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga alla luce delle recenti novità normative.

Si precisa, innanzitutto, che la disciplina ex D.Lgs. n. 148/2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”,) e quella di cui al D.M. n. 83473 del 1° agosto 2014 (sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro) non si sovrappongono: le due normative sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente – ovvero dal D.Lgs. n. 148/2015 – allo scopo di fornire tutela ai lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi.

Vengono poi analizzati:

– i lavoratori beneficiari, ossia i “lavoratori subordinati con la qualifica di operaio, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento”;

– il contributo addizionale, per il quale viene prevista una misura progressiva;

– il rimborso delle prestazioni, che deve essere effettuato “entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo”;

– i termini per la presentazione della domanda, “entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro”;

– il trattamento di fine rapporto, le cui quote maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.