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Corte di Giustizia UE, 12 dicembre 2013, causa C-361/12

È legittimo il risarcimento sui contratti a termine irregolari, e la liquidazione dell’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità introdotta dal c.d. collegato lavoro (L. n. 183/2010) non contrasta con le norme Ue sul contratto a termine (direttiva 1999/70), consentendo un diverso risarcimento rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato illegittimamente licenziati.

Nel caso di specie, il ricorrente, illecitamente assunto a tempo determinato, sosteneva di fruire di una tutela meno favorevole rispetto a quella prevista in base ai principi del diritto civile, nonché di quella riservata al lavoratore assunto a tempo indeterminato licenziato illegittimamente, con palese violazione del principio, sancito a livello comunitario, di non discriminazione anche in ambito lavorativo. 

Secondo i Giudici di Strasburgo, la parità di trattamento, tuttavia, non si applica fra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, in quanto non comparabili, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui si sosteneva l’apparente affinità tra l’indennità corrisposta in seguito ad illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro a termine e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato