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Cass. 29 aprile 2014, n. 9383

Deve escludersi per l’autista del mezzo di trasporto pubblico locale la sussistenza del viaggio comandato con il relativo trattamento economico laddove la mancata coincidenza fra il luogo di inizio e quello di fine servizio non coincidono, ma la circostanza non è frutto di esigenze logistiche aziendali bensì di una libera scelta dei dipendenti.

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della compagnia di trasporto pubblico locale, argomentando che, se la mancata coincidenza fra i posti dove l’autoferrotranviere “monta e smonta” dal mezzo non dipende da una precisa strategia aziendale, i lavoratori non possono invocare il trattamento da “viaggio comandato”, che considera tempo di lavoro da retribuire quello necessario a tornare dove il turno ha avuto inizio, “laddove non si può tutelare un diritto soggettivo che non soddisfa un interesse giuridicamente apprezzabile in capo al lavoratore, quanto piuttosto scelte personali di comodo”.