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Cass. 27 maggio 2014 n. 11832

Non è configurabile una vera e propria cessione di ramo d’azienda quando la asserita unità produttiva trasferita all’esterno dell’azienda non preesiste effettivamente all’operazione, in quanto non risulta caratterizzata da lavoratori dotati di un particolare know-how: si verifica solamente una cessione di contratti di lavoro, che necessita invece del consenso del ceduto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la cessione di ramo d’azienda, per essere considerata tale, deve riguardare un’unità produttiva caratterizzata da lavoratori con un particolare knowhow che costituiscano, di fatto, un’“entità economica che conservi la propria identità economica“, coerentemente alle direttive europee in materia e all’articolo 2112 del c.c., che impongono il legame funzionale che rende le attività dei dipendenti addetti all’unità produttiva tali da interagire tra di esse e di tradursi in beni e servizi facilmente individuabili.

Diversamente, nell’eventualità in cui l’azienda, come nel caso in esame, crei dal nulla un’unità produttiva al solo fine di cederla all’esterno, concentrando in essa alcuni lavoratori provenienti da diverse società del gruppo, tale pratica non è minimamente riconducibile alla cessione di ramo d’azienda, ma alla cessione di contratti di lavoro, che risulta illecita se compiuta senza il consenso dei lavoratori interessati.