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Cass. 15 aprile 2014 n. 8756

Deve ritenersi illegittima la cessione del contratto di lavoro e il rapporto deve essere ripristinato con il cedente laddove il trasferimento non riguardi un vero ramo d’azienda dotato di autonomia funzionale e l’entità in parola mostri un valore di immobilizzazioni materiale trascurabile rispetto al peso del personale né risulti dotato di un nucleo dirigente in grado di pianificare e gestire le attività. 

In materia di cessione di ramo d’azienda, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in presenza di un’operazione a fronte della quale vengano di fatto trasferiti quasi esclusivamente i lavoratori, in assenza di struttura dirigenziale nonché di struttura fisica atta a garantire l’operatività del cessionario, non potrà riconoscersi come genuina l’operazione di cessione ex art. 2112 Cod. Civ.

I Giudici di Legittimità chiariscono che il ramo d’azienda è tale quando risulta autonomo sul piano funzionale e conserva la sua identità anche dopo il trasferimento, mentre nel caso di specie l’entità economica ceduta comprendeva solamente il personale e le attrezzature, e mancavano una sede propria, con uffici distinti da altre strutture, e un vero e proprio budget assegnato al (presunto) ramo; oggetto del trasferimento è pertanto un “servizio con un certo numero di dipendenti addetti”, in totale contrasto col dettato della norma civilistica che ammette, al massimo, un personale dotato di un proprio know-how specifico e che possa utilizzare, ad esempio, copyright, brevetti e marchi.