Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015 n. 1113
È illegittimo il rigetto dell’istanza di accesso agli atti opposto da un ente pubblico in relazione a una e-mail che un soggetto ha indirizzato al presidente dell’ente al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dal richiedente l’accesso.
Il Consiglio di Stato ha affrontato il caso di un responsabile amministrativo di un ente, a cui, dopo sette anni, non era stato confermato l’incarico, per una asserita “conflittualità” nell’ambiente di lavoro: il tutto era avvenuto a causa di segnalazioni a suo discapito inoltrate per e-mail.
Secondo i giudici amministrativi, il dipendente pubblico ha diritto ad accedere alle dette comunicazioni essendo prevalente la tutela della propria dignità professionale: egli deve infatti potersi difendere in giudizio, dal momento che il contenuto dell’e-mail in questione non può ritenersi corrispondenza privata dato che il presidente del consiglio di amministrazione ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’ente dell’esistenza di tale informativa e così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento.