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Cass. 8 novembre 2016 n. 22662

Non è soggetta alla disciplina dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

Non solo l’installazione da parte del datore di telecamere per tutelare il patrimonio dell’azienda è legittima e non compromette la riservatezza del lavoratore, ma laddove la condotta del dipendente, oggetto di ripresa video, non riguardi strettamente la prestazione lavorativa e per di più sia illecita, è altresì legittimo e fondato il licenziamento per giusta causa.

Così si è espressa la Suprema Corte in relazione all’utilizzo di telecamere sul luogo di lavoro a tutela dei beni aziendali: i giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente che aveva sottratto soldi da una cassaforte aziendale, così come rilevato dalla registrazione video di una telecamera posta a controllo della stessa. L’aspetto decisivo è che è stata ritenuta irrilevante la mancata preventiva autorizzazione dei sindacati: la tutela dei beni aziendali prevale sulla tutela della privacy del lavoratore, ma solo perché in questo caso la condotta dello stesso non era conforme ai dettati della contrattazione collettiva e addirittura configurava reato.