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Cass. 29 maggio 2014 n. 12046

Non spetta alcun risarcimento ai parenti dell’operaio deceduto sul lavoro, ove questi non abbia rispettato le misure di sicurezza impartite dall’azienda datrice di lavoro. 

Nel caso di specie i Giudici di Legittimità hanno respinto il ricorso dei parenti di un operaio, dipendente di un’azienda, morto sul lavoro perché travolto e schiacciato da un palo durante un’operazione di scarico di materiali. La condotta colposa del lavoratore, infatti,  incurante delle raccomandazioni degli altri colleghi e delle indicazioni che il medesimo datore di lavoro aveva fornito per quelle specifiche operazioni, ha interrotto, secondo i Giudici, il nesso di causalità tra la responsabilità dell’imprenditore e l’evento-morte: vero è che il datore deve sempre garantire la sicurezza sul lavoro anche contro l’operato imprudente degli stessi operai che tentino di sottrarsi all’osservanza delle misure di sicurezza, e che, di norma, risponde anche della loro negligenza; tuttavia, nel caso in cui il dipendente adotti una condotta “abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto”, non è possibile addossare la responsabilità al datore di lavoro.