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Cass. 26 marzo 2014, n. 7108

Il datore di lavoro può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, affermando che l’azienda non può provare le assenze basandosi sulle lettere di contestazione, poiché è necessaria una prova oggettiva delle assenze del lavoratore, in mancanza della quale, il licenziamento è illegittimo, non essendo stata provata né la giusta causa né il giustificato motivo.