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Ministero del lavoro, Nota protocollare, 27 novembre 2013, n. 37/20791

Il trasferimento del lavoratore nell’ambito della stessa azienda non comporta necessariamente una nuova formazione ai fini della sicurezza; e se si cambia ufficio, ma si conservano le vecchie mansioni, l’aggiornamento va valutato caso per caso. È tale il parere espresso dal ministero del Lavoro a seguito di un quesito circa la necessità di provvedere a una nuova formazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera b), del Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/08) per i dipendenti che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda mantenendo la stessa qualifica.