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– Ottobre 2023 –

LA PRONUNCIA

Cass. 07/09/2023 n. 26043 ord.

IL PERIMETRO

In tema di licenziamento disciplinare il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7, L. 300/1970;

Contratti collettivi e Regolamenti aziendali

I “PASSAGGI” SALIENTI

Si legge nella pronuncia:

“Osserva il Collegio che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione; in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento a una diversa qualificazione del medesimo fatto”.

OSSERVAZIONI

Il principio, che si ritrova anche con alcune varianti, in diverse pronunce, non deve portare a sottovalutare la buona tecnica di redazione di una contestazione disciplinare che dovrebbe suggerire un uso attento dell’apprezzamento e della qualificazione del fatto contestati.

PRECEDENTI

Cass. 15/06/2020 n. 11540 e Cass. 25/03/2019 n. 8293.