Tar Lombardia – Milano, sez. Terza 3 marzo 2016 n. 246
Deve essere respinta per carenza del fumus boni iuris la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento relativo alla sospensione di un mese dal servizio adottato dall’amministrazione penitenziaria nei confronti del dipendente che in un noto social network ha interagito con l’indicazione “mi piace” nel post relativo a una notizia che nuoce all’immagine di detta amministrazione datrice.
I social network entrano sempre di più nella vita delle persone, ora pure in ambito giudiziario.
I giudici amministrativi, infatti, hanno giudicato legittima la sospensione di un mese dal lavoro di un dipendente di un carcere che, intervenendo in una discussione sulla notizia di un suicidio avvenuto nell’istituto, aveva espresso il proprio parere con un like: tale comportamento, anche se effettuato da privato del social network, è stato immediatamente sanzionato, in quanto ritenuto nocivo per l’immagine del datore di lavoro.
La sanzione è stata pertanto confermata dal Tar, dal momento che l’aggiunta del commento “mi piace” ad una notizia pubblicata sul sito facebook può comportare un danno all’immagine dell’amministrazione e “assume rilevanza disciplinare”. Sul punto i giudici hanno specificato che “sebbene la notizia avesse un contenuto complesso, in quanto oltre all’informazione sul siucidio dava anche quella del pronto intervento della Polizia penitenziaria, la mancanza di un tempestivo recesso dal giudizio espresso, dopo che esso era stato seguito da altri giudizi inequivocabilmente riprovevoli, esclude che la condotta possa considerarsi irrilevante”.