Cass., sez. lav., 4 giugno 2013, n. 14010
Il risarcimento del danno (fatto salvo il limite delle 5 mensilità di cui all’art. 18, legge n. 300/1970) può essere ridotto solo nel caso in cui il lavoratore abbia colpevolmente rifiutato un’occupazione analoga alla precedente e non già, allorquando il rifiuto sia giustificato dalle deteriori condizioni di lavoro (anche quanto all’orario di lavoro complessivo) proposte dalla società subentrante.
[Il caso in oggetto è nato in seguito al rifiuto, e cessazione di fatto dell’attività lavorativa, da parte di una lavoratrice, dipendente di una società cooperativa appaltatrice dei servizi di foresteria di un impianto sportivo, di essere assunta presso la società che era subentrata all’appalto successivamente alla perdita dello stesso da parte della società datrice di lavoro.]