Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta: una sentenza innovativa che rispetta i conti dell’imprenditore
Cass. 7 dicembre 2016 n. 25192
Quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell’impossibilità di repechage, il datore di lavoro deve improntare l’individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, ai sensi dell’articolo 1175 cc.
In tale contesto, l’articolo 5 l. n. 223/91 offre uno standard idoneo ad assicurare che la scelta sia conforme a tale canone; tuttavia, non può escludersi l’utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Nel caso di specie, il licenziamento – ritenuto legittimo – era stato comminato perché – a parità di mansione – il lavoratore selezionato era risultato essere quello che comportava maggiori costi per l’azienda, era il meno ”performante”, ed era titolare anche di altri redditi.