Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, Giudice Corazza, sentenza del 13 giugno 2016 n. 782
È legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto alla dipendente per l’accesso indiscriminato alla propria pagina facebook durante l’orario di servizio e tramite il pc aziendale: tale condotta è idonea ad incrinare la fiducia del datore di lavoro, avendo la lavoratrice costantemente e per lungo tempo sottratto ore alla prestazione lavorativa ed utilizzato impropriamente lo strumento di lavoro, approfittando del fatto che il datore di lavoro non la sottoponesse a rigidi controlli.
Il datore può licenziare il dipendente che, durante l’orario di lavoro, passa troppo tempo sul noto social network sottraendo ore alla prestazione e utilizzando in modo improprio il proprio strumento di lavoro: tale condotta viola infatti il patto di fiducia con l’azienda.
Nel caso di specie, gli accessi sono stati ben 6.000, di cui 4.500 solo su Facebook: pari a circa 16 accessi al giorno su tre ore in media di lavoro. Né, peraltro, il semplice controllo della cronologia degli accessi a Internet lede la privacy della lavoratrice né l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (sui cd. Controlli a distanza), in quanto non configura una verifica sulla produttività o l’efficienza, ma serve solo a verificare le condotte estranee alla mera prestazione di lavoro e pertanto dannose per l’impresa.