Cass. 26 maggio 2016 n. 10943
Sussiste il licenziamento per giusta causa nel caso in cui dipendente riferisca al preposto alla verifica e prevenzione di eventuali reati, fatti compromettenti sul datore che screditano l’immagine e il prestigio dell’azienda.
Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria del Tribunale di Nola (confermata dalla Corte d’appello di Napoli), era risultato veritiero l’illecito disciplinare contestato al ricorrente (dipendente di una S.r.l. con mansioni di direttore regionale), ossia l’aver riferito all’addetto alla verifica e prevenzione di reati societari ex D.Lgs. 231/2001 alcuni fatti che screditavano gravemente l’immagine ed il prestigio dell’azienda, accusata di aver fatturato in eccesso le ore di lavoro prestate nell’ambito di un contratto d’appalto del servizio di pulizia presso un policlinico universitario.
Sul punto, all’esito della prova testimoniale “i fatti oggetto di contestazione disciplinare erano risultati veritieri” dal momento che il ricorrente aveva “riferito a persona preposta alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari la circostanza che la sovrafatturazione era stata autorizzata da dirigente aziendale, la cui veridicità non era emersa in sede processuale”: tale condotta, anche secondo i giudici di legittimità, “costituiva un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario per il discredito che procurava alla datrice di lavoro, tenuto conto anche della posizione di rilievo ricoperta in azienda dal medesimo appellante”.