Licenziamento in prova – Cass. 12 settembre 2016 n. 17921
Nel caso in cui il patto di prova apposto al contratto di lavoro sia affetto da un vizio che ne determina la nullità, l’atto di recesso datoriale intimato sull’erroneo presupposto della validità della clausola appositiva della prova soggiace all’applicazione del regime speciale di tutela contro i licenziamenti illegittimi. Con la conseguenza che, a seconda dei dati occupazionali dell’impresa, si applicherà la reintegrazione in servizio (più di 15 dipendenti) o la tutela risarcitoria compresa tra 2,5 e 6 mensilità (non più di 15 dipendenti).
È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17921/16, depositata ieri, in adesione al proprio precedente indirizzo con cui è stata censurata la tesi contraria per cui la nullità del patto di prova travolge, quale automatica conseguenza, gli effetti stessi del recesso e determina la ricostituzione del rapporto di lavoro unitamente al diritto del dipendente al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal recesso alla riammissione in servizio.