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Il datore di lavoro , in ottemperanza alla sentenza di condanna alla reintegrazione di un lavoratore, lo ricollocava presso un punto vendita con “persistenti andamenti negativi”, che veniva e soppresso dopo poco tempo.

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato al ricorrente poiché in frode alla legge ex art. 1344 c.c.

Il licenziamento, collegato con il provvedimento di trasferimento presso il punto vendita destinato alla chiusura, è stato ritenuto come un mezzo per eludere l’applicazione delle disposizioni imperative in materia di limitazione al potere di recesso del datore di lavoro. 

La Corte afferma altresì che la mancata impugnazione del trasferimento nei termini di legge non impedisce di valutarlo in via incidentale quale elemento collegato al successivo licenziamento in frode alla legge.

Scarica Corte d’Appello di Roma, 18 ottobre 2018

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