Cass. 10 marzo 2016 n. 4695
Il licenziamento del lavoratore, in caso di constatazione dell’effettività della malattia alla visita ambulatoriale, va valutato caso per caso.
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento operato dall’azienda nei confronti del lavoratore in malattia, risultato assente al controllo fiscale del medico della ASL competente, qualora l’assenza dello stesso non sia intenzionale e quindi non vi sia stata volontà di eludere il controllo fiscale.
Nel caso in specie, il lavoratore aveva indicato il proprio domicilio come indirizzo di reperibilità. Il medico si era recato, tuttavia, presso la residenza del lavoratore per il primo controllo fiscale, non trovandolo. Durante la visita alla ASL del giorno successivo, il lavoratore era stato dichiarato non idoneo a riprendere il lavoro. Nel pomeriggio, a seguito di un’altra visita fiscale – stavolta all’indirizzo di domicilio – il medico non aveva trovato il lavoratore, il quale il giorno successivo non si era nemmeno presentato alla ASL per una nuova visita, dato l’esito della visita appena conclusa.
I giudici di legittimità, contrariamente alla corte territoriale, non hanno riscontrato l’intenzione di sottrarsi alla visita medica da parte del lavoratore. Ne deriva che senza la prova della mancanza dell’intenzionalità è illegittimo il recesso motivato con l’assenza del lavoratore, durante la malattia, presso il domicilio dichiarato, come riscontrato dal medico della Asl intervenuto per la visita fiscale: sono, infatti, irrilevanti ai fini del licenziamento le contestazioni disciplinari mosse in precedenza per diversi episodi al dipendente.