Licenziamento disciplinare tardivo e conseguenze sanzionatorie – Cass. 26 agosto 2016 n. 17371
Deve ritenersi illegittimo per tardività della contestazione il licenziamento inflitto al lavoratore dovendosi considerare ingiustificato, in relazione alla semplicità dell’indagine relativa, il rilevante lasso di tempo intercorso tra la segnalazione della condotta, da qualificarsi comunque tale da legittimare la ricorrenza in astratto di una causa giustificativa dell’intimato recesso e l’invio della contestazione e la successiva adozione del licenziamento, dovendosi osservare che tuttavia la conseguenza sanzionatoria è la tutela risarcitoria e non reintegratoria laddove la nullità del licenziamento scaturisce da un vizio formale e non dal difetto di un elemento costitutivo del provvedimento espulsivo.