Ministero del lavoro, Risposta a interpello 23 ottobre 2013, n. 29
Il Ministero del lavoro precisa che il contributo cd. ”di licenziamento” per finanziare l’assicurazione sociale per l’impiego deve essere versato dal datore di lavoro anche nel caso in cui il rapporto venga interrotto a causa della comminazione di un licenziamento disciplinare, ossia per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
L’oggetto dell’istanza verteva in particolare sulla specificità del licenziamento disciplinare e se questo potesse costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità.
Il Ministero argomentava come le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano, nello specifico, i casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, v. INPS circc. n. 97/2003, 142/2012, 44/2013, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Pertanto, alla luce delle precisazioni offerte nell’Interpello in esame, il Dicastero conferma che non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto “per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.