Cass. 11 giugno 2016 n. 11975
Mentre alla lavoratrice madre spetta solo dimostrare l’illegittimità del recesso per divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno di età del bimbo, incombe sul datore provare che lo stesso è stato intimato per soppressione del posto o per cessione del ramo di azienda.
La Cassazione ha respinto il ricorso di un’azienda che impugnava la sentenza di merito per aver dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a una lavoratrice madre in violazione del divieto di recesso fino al compimento del primo anno di età del bambino. Secondo il datore, invece, la donna era stata licenziata in realtà per cessione del ramo di azienda. Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che non basta il dato di fatto della cessione del ramo d’azienda per giustificare il licenziamento della lavoratrice madre, ma va provato che detto licenziamento è direttamente causato dall’operazione societaria.