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Licenziamenti collettivi: legge Fornero e mancata spiegazione della valorizzazione dei criteri di scelta

Cass. 29 settembre 2016 n. 19320

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che per l’illegittimità del licenziamento collettivo dispone la tutela reintegratoria laddove il giudice ha rilevato un difetto della comunicazione di cui all’articolo 4 comma 9, limitandosi a sindacare il profilo formale attinente il contenuto della comunicazione, qualificando il vizio come meramente procedurale e senza scendere nel merito della correttezza dei criteri di scelta applicati: ne consegue che ha quindi erroneamente applicato la tutela reintegratoria, laddove la fattispecie sanzionatoria applicabile era quella meramente indennitaria prevista dal terzo periodo del settimo comma, con rinvio al quinto comma, del novellato articolo 18 della legge 300/70.

Interessante è il caso di specie: Il datore di lavoro non aveva spiegato come valorizzava il criterio dell’anzianità nel punteggio che serviva a individuare i dipendenti da licenziare e quelli da tenere; in particolare non venivano specificate la data di inizio delle pregresse esperienze lavorative, la relativa durata, il nominativo del datore e il tipo di documenti considerati per attribuire il punteggio finale. Questa carenza è stata ricondotta – nel contesto della causa – a una violazione procedurale con l’applicazione della mera sanzione indennitaria propria di questo genere di vizio.