Cass. 29 maggio 2014 n. 12100
È legittimo il provvedimento di distacco adottato dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente laddove il contestato ordine di trasferimento risulti emesso al solo scopo di conciliare le opposte esigenze e visioni imprenditoriali e personali delle parti.
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento aziendale con cui un lavoratore veniva distaccato da Firenze a Roma: la resistenza opposta dal dipendente denotava il mancato rispetto degli ordini gerarchici. Il distacco, infatti, risultava disposto nel solo tentativo di conciliare le opposte esigenze personali e imprenditoriali delle parti, dal momento che il lavoratore non voleva sottostare alle condizioni indicate dall’azienda per l’esecuzione della prestazione, al punto da non essersi presentato all’incontro deputato alla formalizzazione dell’accettazione del nuovo incarico.