Cass. 4 giugno 2014 n. 12563
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è legittimo nel caso in cui l’infortunato, al rientro in servizio, riprenda ad assentarsi dal lavoro senza che l’INAIL riconosca la nuova assenza come ricaduta dell’infortunio, fino a superare il tetto massimo di assenze consentite dal C.C.N.L. di categoria.
Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la correttezza dell’operato dell’azienda, che non aveva, secondo i Giudici, alcun obbligo contrattuale di informare il dipendente che le ulteriori giornate in cui quest’ultimo risultava non in servizio si consideravano malattia comune, e, pertanto, di pertinenza dell’Inps; inoltre, il lavoratore avrebbe facilmente potuto rendersi conto del fatto che l’Inail gli aveva negato il riconoscimento della ricaduta dell’infortunio: nelle ulteriori assenze, infatti, il medesimo non continuava a percepire l’indennità temporanea invece riconosciutagli dall’Istituto previdenziale durante i giorni di assenza dovuti al sinistro sul lavoro.