Cass. 13 maggio 2014 n. 10325
Tra i normali obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro rientra anche quello di comunicare tempestivamente al datore eventuali adempimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi e il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento in quanto la suddetta assenza dal lavoro, anche se, in astratto, dovuta a motivi legittimi, se non comunicata è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che assentarsi anche solo per pochi giorni dal posto di lavoro senza comunicarlo al datore può costituire una legittima causa di licenziamento: tale decisione segue al ragionamento secondo cui l’ingiustificata assenza dal servizio lavorativo costituisce un comportamento che ha un intrinseco disvalore, che lede, in modo grave, i doveri fondamentali connessi all’attività lavorativa, al punto da doversi ritenere il licenziamento una sanzione proporzionata, indipendentemente dal fatto che potessero sussistere dei motivi di risentimento personale tra la lavoratrice in questione e il datore di lavoro.