Cass. 24 aprile 2014, n. 9297
In tema di contratti a tempo determinato si configura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 368/2001 nella sentenza che dichiara la nullità del termine apposto, laddove le ragioni giustificative richiamavano accordi collettivi che avrebbero permesso di individuare le esigenze produttive a monte della stipula del contratto e dunque il giudice avrebbe potuto verificarne il grado di specificità.
Nel caso di specie, relativo ad un contratto individuale di lavoro a tempo determinato che non specificava la ragione dell’apposizione del termine, ma richiamava solamente motivi di “riorganizzazione aziendale”, la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto della Corte d’Appello, che ne aveva stabilità l’illegittimità per mancanza di specificità dei motivi: i Giudici di legittimità, sottolineando che il contratto in questione richiamava alcuni accordi stipulati tra l’azienda e i sindacati, da cui era possibile evincere l’esigenza di personale a tempo determinato, ne hanno statuito la legittimità della motivazione, così espressa: “Esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di ristrutturazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi”.