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Ministero del Lavoro, Circolare 29 maggio 2014 n. 14

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, che ha previsto la detassazione dei premi di produttività per i titolari di reddito da lavoro non superiore nel 2013 a euro 40.000 e con un limite di 3.000 euro lordi, ha riepilogato le condizioni per l’accesso al beneficio, tra cui:

  • l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi che possono essere stipulati anche da RSA e RSU operanti in azienda, mentre non sono validi, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria;
  • per “retribuzioni di produttività” si intendono “voci retributive erogate con riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione“;
  • qualora l’accordo territoriale del 2013 sia scaduto, ma non formalmente disdettato, è possibile l’applicazione delle misure agevolative “anche per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo territoriale per il 2014”, confermativo del precedente, a condizione che ci sia stata continuità nell’applicazione delle misure di “efficientazione”;
  • le aziende che sono in regola con quanto previsto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (deposito unitamente ad autodichiarazione di conformità) “non debbono effettuare alcuna formalità per il 2014 nel caso in cui si limitino ad applicare, senza alcuna modifica, l’accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità”.