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Cass. 29 gennaio 2016 n. 1756

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, al fine di garantire il recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore, sussiste il diritto dello stesso di godere delle ferie annuali entro l’anno di lavoro e non successivamente.

La Cassazione ha stabilito che, nei confronti di un lavoratore prossimo alla pensione, la società non possa limitarsi a preavvisarlo delle ferie non godute e maturate, anche negli anni passati, solo pochi mesi prima del collocamento a riposo: in tal caso, infatti, sarà tenuta a pagare la relativa indennità.

Dunque, una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie, né può stabilire il periodo nel quale lo stesso deve goderle, a pena di risarcimento del danno.

Il diritto alle ferie, infatti, è irrinunciabile, ai sensi dell’art. 36 Cost. e, nel caso in cui non siano in concreto godute, anche senza responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva: la Suprema Corte ha chiarito che tale indennità da un lato ha “carattere risarcitorio, in quanto funzionale a compensare il danno della perdita di un bene” (il riposo settimanale, cui è destinato l’istituto delle ferie), e dall’altro costituisce “erogazione avente natura retributiva”, connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro e rappresentante il corrispettivo dell’attività lavorativa resa nel periodo destinato al godimento delle ferie annuali, a nulla rilevando l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.