ScaricaStampa

– a cura di Filippo Capurro – Aprile 2020 – 

Al tempo del Covid-19, segnalo una interessantissima ordinanza urgente (ex art. 700 c.p.c.) del Tribunale di Grosseto del 23/04/2020  che ha dichiarato l’illegittimità della condotta  comportamento del datore di lavoro che aveva obbligato un lavoratore a fruire di ferie “anticipate” (ossia da computarsi su un monte ferie non ancora maturato), invece di adibirlo a modalità di lavoro agile.

Nel caso di specie il lavoratore era anche affetto da una patologia polmonare da cui era derivato il riconoscimento di un’invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa, e aveva dedotto il diritto di precedenza di ottenere la modalità di lavoro agile, previsto dall’art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020. Tale norma stabilisce che “Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81″.

Personalmente trovo che la questione, avrebbe potuto porsi – nelle adeguate condizioni – anche in assenza di tale situazione di salute. Infatti è opportuno rilevare che il giudice ha osservato che il DPCM 10/04/2020 nel ribadire, all’art. 1, lettera hh), la volontà di promuovere il lavoro agile, “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie,  fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2.”. Ciò equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute (art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020).

Mi sia infine consentito di attirare l’attenzione sul fatto che la condanna consiste in un facere (l’attribuzione del lavoro in modalità agile) e che il giudice ha disposto l’applicazione dello strumento di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc con lo scopo di incentivare l’adempimento dell’obbligo imposto, cui la resistente si era “dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido”.

Scarica Tribunale di Grosseto ord. 23 aprile 2020

ImmaginePDF