Disegno di Legge 28 gennaio 2016, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 102 del 28 gennaio 2016, ha approvato il disegno di legge che prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo – con un primo pacchetto di tutele per oltre due milioni di partite Iva e professionisti, compresi i collaboratori coordinati e continuativi – e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.
Il testo contiene numerose novità:
- i lavoratori autonomi avranno diritto alla maternità, alla malattia, al congedo parentale, con sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni;
- Le spese destinate alla propria formazione (compresi viaggi e soggiorni) saranno interamente deducibili fino a un massimo di 10 mila euro;
- Innovazioni in materia di lavoro agile: la prestazione lavorativa potrà essere svolta “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” previsti dalla legge e dal contratto collettivo, e il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento economico e normativo di chi lavora stabilmente all’interno dell’azienda.
Il provvedimento passerà ora all’esame del Parlamento come collegato alla Legge di Stabilità, per accelerarne l’approvazione.