Cass. 27 gennaio 2015 n. 3786
È inammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti dell’ente responsabile, e l’eventuale ammissione nel corso dei gradi precedenti è nulla.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la costituzione di parte civile dei parenti di un operaio morto a causa della mancata predisposizione delle misure antinfortunistiche: il lavoratore, infatti, alla guida del natante messogli a disposizione dalla società datrice di lavoro, aveva raggiunto, come di consueto, l’impianto di allevamento e d’ingrasso dei tonni e, ivi giunto, per propria imperizia, era rimasto con l’elica del natante incastrata in una cima e, non riuscendo più a liberarsi, era stato sbalzato in acqua, finendo per annegare, anche a causa delle avverse condizioni del mare.
I giudici di legittimità, al riguardo hanno stabilito l’inammissibilità nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, della costituzione di parte civile, “atteso che l’istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore”.
In particolare, “la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente”, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle diverse fasi del processo penale; inoltre, il D.Lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo (ad esempio, l’art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente la limita all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili).
Ne consegue che il risarcimento può essere chiesto solo con l’instaurazione di un diverso giudizio in sede civile.