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– a cura di Filippo Capurro – Ottobre 2022 –

Interpello Min. Lav. 17/10/2022 n. 1 (prot. 13858)

Per comprendere l’interesse della risposta all’interpello che segnalo, alcuni brevissimi punti di premessa:

(1) Il contratto di appalto è un contratto tipico che torva la propria disciplina nel codice civile (artt. 1655 c.c. e ss.).
Sul piano lavoristico, l’art. 29, d.lgs. 276/2003 lo disciplina per alcuni aspetti connessi essenzialmente alle conseguenze dell’assenza di genuinità dell’appalto, in termini di somministrazione irregolare di manodopera, come pure alla tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto, tramite la tecnica di tutela della responsabilità solidale tra appaltante e appaltare.

(2) Anche il  contratto di trasporto è un contratto tipico, disciplinato dall’art. 1678 e ss..
Ad esso non si applica l’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ma beneficia di un particolare regime di responsabilità solidale attenuato (art. 83 bis D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008).

(3) Dottrina, giurisprudenza e prassi avevano tuttavia individuato la possibilità del c.d.“appalto di servizi di trasporto” in presenza di un contesto di “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (Cass 13/03/2009 n. 6160 e Circ. Min. Lav. 11/07/2012 n. 17 ).
Per tale tipo di contratto era pacifica l’applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

(4) L’importantissima pronuncia Cort. Cost. 06/12/2017 n. 254 – con un ragionamento estremamente lucido e raffinato – aveva esteso in via analogica il regime della solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs, 276/2003 al contratto di subfornitura industriale e, in sostanza, a tutte le ipotesi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione (si veda anche Cass. 05/03/2020 n. 6299).

(5) L’art. 1677 bis c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 819, L. 234/2021 e successivamente modificato) stabilisce che: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La norma inquadra questa fattispecie – sempre più frequente – nell’appalto ma, sul piano civilistico, prevede l’applicazione della disciplina del trasporto in quanto compatibile e limitatamente alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro.
Nulla dice sul piano lavoristico.

(6) Il Ministero del Lavoro – traendo le fila del discorso – afferma molto correttamente che, in caso di appalti di più servizi di logistica come descritti nell’art. 1677 bis c.c., si applica comunque la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

Il Ministero ha osservato che il contratto di logistica rappresenta una peculiare ipotesi di contratto di appalto di servizi e perciò l’applicazione “delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dellarticolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina”.

Il vaglio di compatibilità quindi non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al[l’]articolo 29 (…) sia perché lesclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dellappalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, larticolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente”. 

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