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Cass., sez. lav., 11 ottobre 2013, n. 23171

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale: incombe sul lavoratore l’onere, non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

La Suprema Corte, nel decidere il ricorso di un Comandante di Polizia Municipale di un Comune che, trasferito all’Area Tecnica Progettuale e dei Lavori Pubblici, lamentava di aver subito una lesione psico-fisica in conseguenza del provvedimento di trasferimento e richiamava la diagnosi di “disturbo dell’adattamento compatibile con una situazione occupazionale anamnesticamente avversativa“, ha stabilito che in tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.