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– Agosto 2023 –

Cass. 11 luglio 2023 n. 19663

IL PRINCIPIO

La pronuncia qui segnalata chiarisce che la retribuzione spettante al lavoratore durante il godimento delle ferie annuali debba comprendere qualsivoglia importo pecuniario riconosciuto al lavoratore in connessione all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale o professionale del lavoratore. Ciò al fine – in linea con la giurisprudenza della CGUE (ma anche nazionale) – di evitare che il lavoratore sia dissuaso dall’esercitare il diritto alle ferie.

I “PASSAGGI” SALIENTI DELLA PRONUNCIA

“Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, perla durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).”

OSSERVAZIONI

In particolare si verteva sull’”indennità di condotta”, che deve ritenersi compensativa anche dello status professionale rivestito dal lavoratore e dell’”indennità di riserva” che deve considerarsi lavoro effettivo del personale mobile turnista perché funzionale allo svolgimento del servizio e dunque della prestazione.

RIFERIMENTI

Art 10, d.lgs. n. 66/2003; art. 7, Direttiva Ue 2003/88/CE.

Corte di Giustizia CE, Sez. 1, 16 marzo 2006 – C-131/04 e C-257/04; Cass. 30 novembre 2021 n. 37589.