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Cass. 18 giugno 2014 n. 13863

L’omesso riconoscimento al lavoratore del diritto soggettivo alla qualifica superiore non può essere sindacato, qualora la disciplina contrattuale rimetta la decisione esclusivamente in capo al datore di lavoro e non vincoli la promozione alla sussistenza di determinate condizioni di fatto, dal momento che rientra nella libertà economica dell’imprenditore valutare le attitudini del personale.

La Suprema Corte di Cassazione ha disposto che il giudice non possa sindacare l’operato del datore di lavoro e sostituirsi allo stesso, a meno che il mancato avanzamento di carriera sia dovuto a malafede: per tale motivo è stato respinto il ricorso di un impiegato di banca che riteneva la sua promozione “molto probabile”, se solo il datore di lavoro avesse rispettato le norme procedurali e valutato le posizioni dei colleghi concorrenti. Tuttavia, il medesimo lavoratore non ha precisato quali norme collettive fossero state violate, né ha provato le circostanze idonee a dimostrare la sia grande applicazione nell’attività lavorativa.