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Cass., sez. lav., 20 settembre 2013, n. 21633

Nella valutazione sulla proporzionalità del licenziamento per giusta causa deve essere valutato ogni aspetto concreto della vicenda, assegnando preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, nonché all‘intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto ed alla sua particolare natura e tipologia.

Nel caso in esame la Corte ha confermato il licenziamento di un direttore di filiale di un istituto di credito, reo di avere autorizzato l’incasso di assegni non trasferibili emessi a favore di soggetti terzi non correntisti, in violazione sia delle procedure interne che delle norme di legge volte a contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza incerta.