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Cass., sez. lav., 27 novembre 2013, n. 26519

La risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) nell’ipotesi in cui il lavoratore, illegittimamente licenziato, non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro, richiede l’accertamento, riservato al giudice del merito, della sufficiente specificità dell’invito predetto. Ed infatti, non è sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione.