ScaricaStampa

A cura di Filippo Capurro, Nadia Novello e Paola Polliani (pubblicato sulla Newsletter di AGI Lombardia n. 1/2017)

L’Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell’art. 1, comma 4, DM 21 luglio 2004, in collaborazione con AGI Lombardia, tramite avvocati dallo stesso designati, supporta in via consultiva la Commissione di Certificazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi.

AGI Lombardia è dunque in grado di monitorare il lavoro della Commissione.

L’attività della Commissione di Certificazione è svolta essenzialmente ai sensi del Titolo VIII del D.lgs. 276/2003 e dell’art. 2 D.lgs. 81/2015.

Ci limitiamo qui alle attività di ceritficazione dei contratti, essendo i compiti della Commissione più ampi (ad es. certificazione di clausole compromissorie, dei regolamenti interni delle cooperative, etc.)

La certificazione riguarda tutti i contratti di lavoro, autonomo e subordinato, i contratti di appalto, etc.

Nel corso dell’anno 2016 l’attività della Commissione è stata piuttosto intensa.

Invece, a quanto risulta, nella prevalenza delle altre aree del territorio nazionale, lo strumento della certificazione è scarsamente utilizzato.

Sul piano statistico le istanze di certificazione hanno riguardato prevalentemente i contratti di lavoro autonomo, ciò soprattutto dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 D.lgs. 81/2015 e i contratti di appalto.

L’istanza di certificazione può infatti limitarsi alla natura autonoma del rapporto ovvero estendersi anche, come parrebbe più opportuno, all’assenza dell’etero-organizzazione di cui all’art. 2 D.lgs. 81/2015. Su quest’ultimo aspetto, la Commissione tende ad escludere la certificazione qualora l’etero-organizzazione investa contemporaneamente i tempi e al luogo di lavoro.

In qualche caso si è visto un utilizzo interessante ad esempio per la certificazione del rapporto di lavoro subordinato in ambito parentale, al fine di prevenire contestazioni da parte degli Enti (ad esempio l’INPS).

Su questa linea potrebbe pertanto pensarsi anche all’utilizzo dello strumento con riguardo ai contratti di lavoro paralleli ai rapporti organici dell’amministratore di società, ad esclusione ovviamente della fattispecie dell’amministratore unico che, per orientamento costante, è incompatibile con la subordinazione.

Con riguardo ai contratti di appalto, l’attenzione è ovviamente orientata all’autonomia nella gestione dell’appalto, anche con riferimento all’organizzazione del lavoro, e al rischio di impresa, al fine di verificarne la genuinità.

Con riferimento ai contratti di appalto negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per i quali la certificazione è obbligatoria ai sensi dell’art. art. 2, DPR 177/2011, vi sono state diverse istanze.

In questi casi la Commissione è supportata anche da un ingegnere che valuta attentamente gli aspetti relativi alla sicurezza e all’igiene sul lavoro.

Sul piano procedurale la Commissione è chiamata a valuta la genuinità del tipo contrattuale oggetto della domanda di certificazione.

Ricevuta l’istanza, che deve contenere il contratto da certificare, la visura camerale e i documenti delle parti del rapporto, la Commissione convoca entrambe le parti.

Effettuata separatamente la loro audizione per approfondire i particolari della richiesta e le modalità operative del rapporto, la Commissione può fornire – anche nell’ambito di un preavviso di rigetto – indicazioni in relazione al contratto e dare termine alle Parti per effettuare le modifiche del caso.

In merito agli effetti della certificazione si ricorda che la stessa impedisce agli enti ispettivi (ivi compresi quelli degli Enti previdenziali e assistenziali, dal 1 gennaio comunque unificati) accertamenti e contestazioni nei limiti del perimetro della certificazione.

Giudizialmente, invece, non è inibita l’azione volta a far valere la discrepanza delle modalità di gestione del rapporto rispetto ai termini del contratto oggetto di certificazione.