Cass. 17 aprile 2014, n. 8971
Se il prestatore di lavoro, nell’ambito di un processo di ristrutturazione aziendale aderisce al Fondo di Solidarietà per il Sostegno al Reddito previsto per il settore, gli è preclusa la possibilità di impugnare il licenziamento intimatogli dalla società, poiché l’adesione al Fondo medesima va intesa come accettazione della risoluzione anticipata del rapporto.
Nel caso di specie relativo ad una controversia tra un gruppo di lavoratori e un istituto bancario, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente, volto ad impugnare il licenziamento, uniformandosi alle decisioni delle Corti di merito, dal momento che, secondo costante giurisprudenza, “Il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l’INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, è volto a contenere al massimo l’eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione: ne consegue che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della ratio della normativa suddetta, l’adesione del lavoratore al Fondo è da intendersi come “accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l’acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione“.