INPS, Messaggio 17 aprile 2014, n. 4152
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal Decreto Legge n. 34/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Di seguito le principali precisazioni:
- ferma restando la possibilità, dal 21 marzo 2014, di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato senza la necessità di fornire la c.d. “causale” (purché la durata complessiva del rapporto, comprensiva di eventuali proroghe su cui il Governo sta ancora discutendo, non superi 36 mesi), il contributo addizionale ASpI dell’1,4%, versato dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, continua a non essere dovuto in relazione ai rapporti a tempo determinato in sostituzione (di lavoratori assenti). Al fine di usufruire di tale esenzione, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva, valorizzando l’elemento <Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> nel flusso UniEmens con il previsto codice A;
- inoltre, le nuove disposizioni sul contratto a termine non incidono sull’operatività del beneficio previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2001, che dispone, nelle ipotesi di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità nelle aziende con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro;
- in relazione alla restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,40%, a seguito della trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.