Cass. 9 luglio 2014 n. 15705
In materia di infortunio sul lavoro, non va risarcito l’operaio per l’incidente occorsogli mentre stava per recarsi in pausa pranzo, qualora sia accertata l’ingiustificata e pericolosa condotta del medesimo, configurando in tal modo un rischio elettivo non indennizzabile.
Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione, nel ricondurre all’attività lavorativa anche il tempo necessario o utile al fine della consumazione dei pasti, ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore il quale aveva subìto un infortunio sul lavoro, causato, tuttavia, non da un’inadempienza in tema di sicurezza da parte del datore, bensì dalla sua inavvertenza, concretizzatasi nell’aver preferito scendere attaccandosi ai tubi del ponteggio anziché utilizzando la non lontana botola che collegava l’impalcatura al piano inferiore (circostanza peraltro confermata nel corso dell’audizione libera del ricorrente in prime cure): tale rischio era evitabile, e, pertanto, non indennizzabile.