Trib. Milano, sez. Lavoro, 24 febbraio 2016 n. 586
Si considera “in itinere” l’infortunio del lavoratore che usa l’auto perché l’autobus impiega troppo tempo ad arrivare in azienda.
Il Tribunale di Milano ha recentemente sancito il diritto al risarcimento, da parte dell’Inail, per l’infortunio subito, nel tragitto casa-azienda, da chi utilizza l’automobile per recarsi al lavoro (cd. Infortunio in itinere), nel caso in cui l’utilizzo del mezzo proprio sia reso necessario per via del fatto che il viaggio in autobus o con gli altri mezzi pubblici comporti un dispendio notevole di tempo per arrivare in ufficio.
Sul punto, il Giudice ha chiarito che anche se “Il rischio elettivo, configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro, assume, con riferimento all’infortunio “in itinere”, una nozione più ampia, rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza” (Cassazione civile, sez. lav., 18/03/2013, n. 6725), è altresì vero che, nel caso in esame, “non si ravvisa detta contrarietà nella scelta del ricorrente di non utilizzare il mezzo pubblico”.