Cass. 8 maggio 2014 n. 9945
Deve presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all’azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei superstiti di un lavoratore, deceduto a seguito di un infarto, che avevano dimostrato il collegamento tra la morte del dipendente di una grande società di telecomunicazioni e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ex art. 2087 c.c. (grande stress, 11 ore al giorno oltre al lavoro a casa)
I Giudici di legittimità hanno pertanto stabilito che una morte del genere deve essere risarcita dal datore che non può ignorare “le modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro”.