Cass. 9 giugno 2014 n. 12884
È illegittimo il licenziamento per giusta causa operato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore che non possiede i titoli richiesti per le mansioni da svolgere, in quanto al momento dell’assunzione il lavoratore non ha mai nascosto il fatto e il datore di lavoro pertanto era a conoscenza del mancato possesso di detti titoli; inoltre, la lavoratrice non ha mai svolto mansioni che non le fossero consentite dal suo titolo di studio.
Nel caso di specie la lavoratrice, in possesso del solo diploma di vigilatrice d’infanzia e non di infermiera, era stata assunta per svolgere mansioni amministrative, senza mai esercitare attività di tipo infermieristico: il suo licenziamento è stato pertanto considerato illegittimo dai Giudici di legittimità, dal momento che, come hanno confermato i testimoni, non aveva mai attestato il falso in sede di procedura di selezioni. Nondimeno, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto anche il tentativo del datore di lavoro di ricondurre il licenziamento al giustificato motivo oggettivo per conflitto d’interessi, adducendo che la lavoratrice siedeva nel Cda della cooperativa che aveva ricevuto un appalto dall’impresa: in primis perché i presupposti sono del tutto diversi, inoltre perché la carica rivestita dalla lavoratrice nella cooperativa era solamente onorifica, tale pertanto da non configurare alcun conflitto d’interessi.